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I
contenuti vessatori presenti nei contratti unilaterali
praticati dalle Major dell'Home Cinema
Nel Meeting
del 16 giugno scorso a Firenze, vi è stata una interessante
relazione dell'Avv. Franco Sciarretta, Consulente Legale della
Confesercenti Nazionale, che ha svolto un approfondito esame del
rapporto contrattuale esistente fra le major ed i gestori di videoteche,
"disciplinato" dalle lettere di commissione. Allo scopo, sono
stati presi in considerazione i principi inseriti nelle lettere di
commissione della Paramount Home Entertainment - DNC SpA - Medusa Video
srl - Universal Pictures - Twentieth Century Fox H.E.I..
I contenuti delle
"lettere" confermano palesemente il carattere vessatorio di
questi principi, procurato principalmente dalle scelte unilaterali delle
aziende, mai confrontate con i legittimi rappresentanti della categoria.
I principi "trasgressivi" individuati dal legale sono:
- Gli ordinativi della
merce da parte della Videoteca vengono considerati sempre e comunque
come una "proposta" della stessa ed il contratto si
ritiene concluso o con l'accettazione della merce o con l'esecuzione
da parte dell'azienda fornitrice e, comunque, la si considera come
proposta irrevocabile.
- Relativamente agli
ordini della merce richiesti dalla Videoteca, l'azienda fornitrice
non accetta termini di consegna. Nel caso il gestore della Videoteca
insista nel richiedere un limite temporale nel contratto, questo
viene considerato dall'azienda fornitrice come indicativo e non
tassativo. In sostanza il ritardo o la consegna frazionata non
annullano l'ordinativo.
- Le aziende
fornitrici non assumono su di esse responsabilità di nessun tipo,
in merito ai ritardi nella spedizione della merce.
- In caso di
"errore" nella consegna della merce o se questa risulta
danneggiata o invendibile a causa di difetti di fabbricazione, il
gestore della videoteca è tenuto, comunque, ad effettuare i
pagamenti nei tempi precedentemente concordati, pena l'applicazione,
da parte delle aziende, degli interessi al tasso ufficiale di sconto
maggiorato anche di sei punti, con la facoltà, per questa causale,
di emettere la tratta bancaria a vista senza altro avviso
(Relativamente ad eventuali errori nella fornitura che potrebbero
arrecare un danno economico alla Videoteca, non si prevede nessuna
clausola di reciprocità). In alcuni contratti si afferma che dal
momento in cui la merce esce dall'azienda fornitrice, questa viaggia
a rischio esclusivo della Videoteca.
- Le aziende
fornitrici fissano dei tempi molto ristretti (8 giorni) per
eventuali reclami in merito ad eventuali errori di consegna oppure a
merce difettosa.
- Le aziende
fornitrici hanno la pretesa di obbligare il gestore della Videoteca
a consentire i controlli della merce da parte della SIAE, quando è
noto che la Legge 248/2000 obbliga i titolari delle diverse
attività interessate (produzione, distribuzione, ecc…), ciascuna
per la propria parte di responsabilità, al rispetto della
normativa, pena sanzioni pecuniarie e penali.
- Il Foro Elettivo,
che deve decidere qualsiasi controversia che intervenga fra le
parti, viene impropriamente fissato nella sede di Milano, quando
invece è risaputo che il Foro debba essere eletto nella città ove
risiede l'attività commerciale di distribuzione (Videoteca),
poiché il vincolo è legato al luogo ove sorge il contenzioso.
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