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Ecco
i principi da recepire nello schema
di "contratto tipo" per le videoteche
Al fine di garantire il
principio della reciprocità in campo commerciale, unico vincolo in
grado di favorire la dignità imprenditoriale di una impresa, ANVI,
insieme all'Ufficio Legale della Confesercenti, ha individuato alcuni
principi che debbono permeare i "contratti-lettere di
commissione", utilizzati per gli accordi economici.
In particolare si
ritiene opportuno stendere uno schema di "contratto-tipo" da
concordare con la rappresentanza associativa delle aziende produttrici,
Univideo. Questo è l'auspicio di ANVI. Nel caso ciò non fosse
possibile bisognerà attivare delle iniziative sindacali per affermare,
comunque, un nuovo modello di relazioni commerciali.
Di seguito si
evidenziano i principi che debbono riqualificare il rapporto fra le
parti:
- la data di consegna:
deve avere una tolleranza massima di 24 ore per tutti i clienti.
- La merce viaggia a
rischio dei due soggetti - 50% azienda fornitrice e 50%
videonoleggiatore. (Il costo del trasporto è già a carico del
videonoleggiatore, che non decide neanche a quale corriere debba
essere affidata la consegna del prodotto).
- La bolla di consegna
deve riportare chiaramente i titoli ed i prezzi con eventuali sconti
evidenziati.
- Il pagamento della
merce deve essere differenziato, rispetto ai tempi di consegna, per
permettere al videonoleggiatore di controllare la perfetta
spedizione. Nel caso di errata consegna, questa deve essere
nuovamente reiterata entro le 48 ore, con l'addebito di una penale
che dovrà estrinsecarsi o con uno sconto sull'ordinativo, oppure
con il riconoscimento del mancato guadagno per i giorni di
"fermo".
- I prodotti difettosi
devono essere sostituiti al massimo entro 2 giorni. In alternativa
si può prevedere un accredito sulla fattura successiva dei prodotti
difettosi.
- Back order: l'ordine
non evaso completamente come da ordinativo, deve essere ripetuto dal
fornitore entro un numero di giorni certo e concordato.
- Sulla copia della
commissione devono essere chiaramente evidenziati i prezzi e gli
sconti.
- Nella copia
commissione deve essere chiaramente riportato, se il fornitore
detiene o meno i diritti televisivi e, in caso affermativo, la data
prevista, per il "passaggio" Tv del prodotto medesimo.
- Nella copia
commissione occorre evidenziare chiaramente l'anno di produzione del
film e le date del nulla osta.
- Obbligo di
annotazione, sulla copia commissione, della data di eventuali
passaggi Tv già avvenuti.
- I supporti
audiovisivi logori, rovinati, rubati, ecc.., devono essere
sostituiti con prodotti equivalenti (stesso titolo), ad un prezzo
concordato in partenza.
- Nella copia
commissione l'impegno scritto deve riguardare il negoziante ed il
fornitore, attraverso il proprio rappresentante.
- Il videonoleggiatore
può acquistare i prodotti audiovisivi anche senza l'intermediazione
del rappresentante dell'azienda fornitrice.
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