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Privacy:
chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante Abbiamo ricevuto numerose richieste di chiarimento nei giorni scorsi, in merito alle nuove norme che disciplinano la privacy, in particolare l'applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, che ha previsto nuovi adempimenti in tema di notificazione del trattamento degli stessi. Al riguardo alleghiamo la nota di chiarimento da notificare al Garante, emanata dal Garante medesimo il 23 aprile scorso. Dalla
stessa nota si evince al punto 5 (Strumenti elettronici per profilare
interessati o utenti di servizi di comunicazione elettronica (art. 37,
comma 1, lett. d), che "Non devono essere quindi notificati i
trattamenti di dati effettuati al solo fine di: a) fornire all’interessato
beni, prestazioni o servizi, con l’ausilio di strumenti elettronici
finalizzati alla gestione del relativo rapporto e dei connessi
adempimenti contabili o fiscali, all’invio di eventuali comunicazioni
informative commerciali e al controllo della qualità di servizi offerti
senza procedere ad alcuna profilazione degli interessati;...". Per maggiore scrupolo alleghiamo la nota di chiarimento emessa dal Garante il 23 aprile scorso. Coloro i quali volessero avere più notizie al riguardo, possono rivolgersi alle sedi territoriali Confesercenti oppure inviare un messaggio e-mail al seguente indirizzo: anvi@confesercenti Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante - 23 aprile 2004 Oggetto: chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante La notificazione al
Garante deve essere come noto effettuata solo se il trattamento dei dati
personali è indicato specificamente nel Codice entrato in vigore lo
scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003). 1. Dati genetici e biometrici (art. 37, comma 1, lett. a)) Il provvedimento n.
1/2004 ha individuato i presupposti in base ai quali non devono essere
notificati i trattamenti di tali dati effettuati da esercenti le
professioni sanitarie e da avvocati. 2. Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37, comma 1, lett. a)) La norma si riferisce
alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla
rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di
comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del
trattamento. a) registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro, tramite tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri dispositivi, a meno che, mediante la rete di comunicazione elettronica, sia possibile tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio. Non devono essere inoltre trattati dati biometrici, perché in tal caso la notificazione è necessaria; b) rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché le relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazione con altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio; c) lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito o di fidelizzazione. I dati non devono essere peraltro rilevati con strumenti elettronici volti ad analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. d)). 3. Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi sanitari per via telematica (art. 37, comma 1, lett. b)) É tenuto alla
notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica relativi ad
una banca di dati o alla fornitura di beni. 4. Dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica trattati da organismi no-profit (art. 37, comma 1, lett. c)) Non vanno notificati al
Garante i trattamenti effettuati da associazioni, enti od organismi che
non hanno carattere politico, sindacale, religioso o filosofico, come ad
esempio cooperative che svolgono attività di ricovero e assistenza a
malati psichici. 5. Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di comunicazione elettronica (art. 37, comma 1, lett. d)) Ai fini dell'obbligo di
notificazione, gli strumenti elettronici utilizzati devono essere
configurati e impiegati per definire o valutare il profilo o la
personalità dell'interessato, oppure per analizzare le sue abitudini o
scelte di consumo. I sistemi o programmi informatici devono essere
finalizzati a registrare, elaborare o raffrontare specifiche annotazioni
per studiare il comportamento o le preferenze di singoli interessati od
utenti individuati nominativamente o identificabili anche indirettamente
attraverso appositi codici. a) fornire all'interessato beni, prestazioni o servizi, con l'ausilio di strumenti elettronici finalizzati alla gestione del relativo rapporto e dei connessi adempimenti contabili o fiscali, all'invio di eventuali comunicazioni informative commerciali e al controllo della qualità di servizi offerti senza procedere ad alcuna profilazione degli interessati; b) verificare l'identità o il profilo di autorizzazione di utenti o incaricati, nell'ambito di sistemi di autenticazione informatica o di autorizzazione per l'accesso a dati o sistemi (ad esempio, per accedere ad una banca di dati personali o a determinati contenuti di un sito web). Anche in questo caso, se sono trattati dati biometrici la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. a)); c) registrare gli accessi ad un sito web, se i dati sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima. 6. Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti illeciti o fraudolenti (art. 37, comma 1, lett. f)) Non devono essere
notificati i trattamenti effettuati da soggetti che utilizzano banche di
dati centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente da altri
soggetti -titolari del relativo trattamento- e che, pur comunicando a
questi ultimi alcuni dati personali, non hanno alcun potere decisionale
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e agli
strumenti utilizzati in tali ambiti. Ciò anche quando, per mere ragioni
tecniche, una copia della banca di dati gestita dal terzo autonomo
titolare del trattamento, risieda presso il soggetto abilitato
unicamente a consultarla in tale forma. a) non devono essere notificati (punto 6, lett. b)) i trattamenti relativi a clienti o fornitori effettuati da liberi professionisti od organismi (es.: CAAF) per adempimenti fiscali (ad es., in qualità di intermediari necessari per presentare le dichiarazione dei redditi) o contabili (es.: redazione di bilanci), oppure per svolgere investigazioni difensive o curare la difesa in sede giudiziaria di diritti degli assistiti; b) i trattamenti relativi alla fornitura di beni, prestazioni o servizi (ad esempio, concernenti clienti, fornitori o dipendenti) o ad adempimenti contabili o fiscali, e che non devono essere notificati in base al provvedimento n. 1/2004 (punto 6, lett. b)), riguardano anche dati di cui sia necessario il trattamento in sede pre-contrattuale; c) i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti illeciti o fraudolenti che non devono essere notificati in quanto trattati solo per adempiere ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza (punto 6, lett. c)), comprendono quelli concernenti eventuali obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia; d) sono sottratti all'obbligo di notificazione i soggetti pubblici che utilizzano la banca di dati elettronica per riscuotere tributi, applicare sanzioni amministrative o rilasciare licenze, concessioni o autorizzazioni (punto 6, lett. d) del provv. n. 1/2004). Devono invece notificare i soggetti privati concessionari di servizi di riscossione di tributi che esercitano le medesime attività, a meno che essi svolgano formalmente ed effettivamente le funzioni di "responsabile del trattamento" per conto del soggetto pubblico conformemente alle disposizioni vigenti su tale designazione (art. 29 del Codice); e) non sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di immagini o suoni che, benché registrati temporaneamente, siano inseriti in apposite banche di dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti (punto 6, lett. e) del provv. n. 1/2004). L'Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Roma, 23 aprile 2004
IL SEGRETARIO GENERALE |