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Privacy
e misure di sicurezza
Proroga
dei termini
avv.
Giuseppe Dell'Aquila
Ufficio Legislativo Confesercenti
Si
comunica che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 giugno u.s.,
ha approvato un decreto legge, in attesa di pubblicazione in gazzetta
ufficiale, con il quale, come affermato sul sito ufficiale del Governo,
si provvede al differimento di “alcuni termini in materia di
protezione e trattamento dei dati personali”.
I termini, come si prevedeva, riguardano le scadenze previste per l’adempimento
degli obblighi in materia di misure minime di sicurezza, di cui
al D.Lgs. n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
In particolare, la proroga concerne la scadenza del 30 giugno 2004,
data entro la quale, ai sensi dell’art.180, primo comma, del D.Lgs. n.196,
avrebbero dovuto essere adottate, pena l’arresto sino a due anni o l’ammenda
da diecimila a cinquantamila euro, le menzionate misure minime di
sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) al Codice
che non fossero già previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
Fra queste certamente la redazione del “Documento Programmatico
sulla sicurezza” (DPS), adempimento già previsto dalla
previgente normativa ma ora esteso al trattamento dei dati sensibili o
giudiziari effettuato con strumenti elettronici, a prescindere dall’accessibilità
degli elaboratori al pubblico.
Orbene, detti adempimenti sono stati prorogati al 31 dicembre
2004.
Anche il termine di cui al terzo comma dell’art.180 viene differito,
dal 31 dicembre 2004 al 31 marzo 2005. Si tratta della ulteriore
scadenza entro cui il titolare del trattamento, qualora si trovi nelle
condizioni di cui al comma 2 dell’art.180, è tenuto ad adeguare gli
strumenti elettronici detenuti, in modo da evitare, anche sulla base di
idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all’art.31 del Codice (rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta).
Il secondo comma dell’art.180, a sua volta, stabilisce che il titolare
che alla data di entrata in vigore del Codice (1° gennaio 2004)
disponga di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche,
non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle
misure minime di cui all’art.34 e delle corrispondenti modalità
tecniche di cui all’allegato B), deve descrivere le medesime ragioni
in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura. In tal caso, il titolare deve poi adottare ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti,
adeguando i medesimi strumenti, (a seguito appunto dell’approvazione
del decreto legge), al più tardi entro il 31 marzo 2005.
In
definitiva, l’approvazione del decreto legge consente di adeguare le
misure di sicurezza con maggiore tranquillità, dando respiro ai
soggetti interessati (enti, imprese, professionisti). |