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Sintesi
dei contenuti del Meeting sulla privacy
Mercoledì scorso si è
tenuta, come richiesto a gran voce sul forum, il Meeting
ANVI-Confesercenti sul Decreto legislativo n.196 del 30 giugno
2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Introdotto dal
Presidente Nazionale Enrico Landini, presenti il Segretario, Roberto
Pietrangeli, il Coordinatore Nazionale, Massimo Mazzaccheri ed i
componenti della Giunta Nazionale dell'ANVI, Mauro Mazzantini e il
sottoscritto, è intervenuto l'Avv. Giuseppe Dell'Aquila,
Responsabile dell'Ufficio Legislativo della Confesercenti, che ha tenuto
una chiara relazione sui punti chiave del Decreto ed ha risposto con
competenza tecnica su svariati quesiti convenendo con i presenti che il
testo non permette una sempre chiara ed univoca interpretazione.
Ecco alcune tra le tematiche che più di altre hanno determinato animate
discussioni:
- obbligo di
notificazione da espletare entro il 30 aprile 2004;
- predisposizione dell’informativa al cliente;
- valutazione sulla natura dei dati trattati dai nostri esercizi (se
sensibili o meno);
- eventuale obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS);
- possibilità di conservare i dati personali dopo la scadenza della
tessera;
- protezione dei dati sul distributore automatico;
- programmi software a disposizione per facilitare l'adeguamento;
- quesito da rivolgere al garante da parte di ANVI-Confesercenti.
Obbligo di
notificazione
L'Avvocato ha fugato ogni dubbio in merito, chiarendo che tale
adempimento può riguardare solo gli esercizi che utilizzino strumenti
elettronici allo scopo di definire o valutare il profilo o la
personalità dei clienti o analizzare le loro abitudini o scelte di
consumo (profilazione dei clienti), con esclusione dei casi in
cui il trattamento dei dati sia finalizzato al solo scopo di fornire all’interessato
beni, prestazioni o servizi, con l’ausilio di strumenti elettronici la
cui unica utilità è quella della migliore gestione del rapporto
contrattuale e dei connessi adempimenti contabili e fiscali.
Informativa al
cliente
E' stato sottolineato che, come già accadeva per la Legge 675/96, il
cliente ha il diritto di conoscere finalità e modalità del trattamento
che sarà eseguito sui suoi dati personali. Inoltre, è stato analizzato
il caso della comunicazione dei dati a terzi: in generale, il cliente
deve dare espressamente il proprio consenso alla comunicazione a terzi,
i quali devono essere specificamente individuati; per gli aspetti
relativi, ad esempio, alla manutenzione delle attrezzature, il titolare
del trattamento dovrà indicare almeno la categoria di soggetti
(riparatori, manutentori) che possono essere incaricati di eseguire
interventi che presuppongono l’accesso ai dati. Naturalmente, per gli
interventi di manutenzione, il manutentore rilascerà dichiarazione
circa la conformità dell'eventuale trattamento alla disciplina sulla
privacy.
Natura dei dati
trattati (se sensibili o meno)
Questo è un dubbio al quale non è stato possibile rispondere a causa
della non chiara formulazione del Decreto. Al quesito presentato al
Garante per la protezione dei dati personali via e-mail, da uno dei
presenti al meeting è seguita una risposta che non ha fugato il dubbio.
Rimane da interpretare e quindi è direttamente legato all'opinione del
magistrato in caso di contenzioso (peraltro è ancora inesistente la
storia giuridica di questo decreto mancando sentenze ufficiali), se sia
possibile risalire alle convinzioni politiche, religiose e alla “vita
sessuale” conoscendo i titoli dei film visionati tramite una tessera
(che nella maggior parte dei casi può essere utilizzata anche da
soggetti autorizzati dal cliente ma potenzialmente sconosciuti al
gestore).
Redigere o meno
il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
In stretta relazione al punto precedente, la redazione di questo
documento è un altro argomento che ha portato a diverse considerazioni.
Si è detto che redigere il DPS mette al riparo da eventuali accuse di
"mancato adeguamento" delle misure minime di sicurezza, ma,
d'altro canto, la redazione del DPS sarebbe un'ammissione implicita del
trattamento di dati sensibili, il che costringerebbe alla gestione
idonea dei dati trattati.
Analizzando il caso della mancata redazione del DPS, si è rilevato che,
nel momento in cui l'organo di controllo dovesse ritenere che i dati
trattati siano sensibili, si rischia l'accusa di "mancato
adeguamento", con le relative conseguenze penali ed amministrative
di cui già ampiamente si è discusso sul forum degli operatori dello
home video (http://www.videotecheweb.it).
Quindi, ad avviso dell'Ufficio Legislativo della Confesercenti, si
considerano quantomeno “opportuni”, oltre alla redazione del
documento, gli altri adempimenti prescritti per i dati sensibili,
evidentemente più onerosi ed articolati di quelli indicati per i
semplici dati personali ordinari.
La soluzione fornita dall'Avvocato Dell'Aquila è quella di redigere
comunque un documento interno che abbia la sostanza del DPS, pur essendo
denominato anche in altro modo (p.es. “programmazione delle misure
minime di sicurezza”), così dimostrando di aver cercato nel modo
migliore di adeguarsi a quanto prescritto dal Decreto. E' chiaro che
quanto dichiarato, in riferimento a qualsiasi tipologia di documento
interno, deve necessariamente corrispondere alla verità.
Conservazione dei
dati personali dopo la scadenza della tessera
In sede di assemblea è stato altresì rilevato che dal giorno di
scadenza (eventuale) della tessera, non si è più autorizzati a
trattare i dati personali dell'ex-cliente. Si rende necessario quindi
specificare nel contratto eventuali periodi di attesa prima della
cancellazione dei dati in archivio.
Per esempio se non si procede alla cancellazione per permettere al
cliente di riattivare la tessera anche dopo la scadenza per la
convalidazione di un eventuale credito è necessario specificare tale
pratica nell'informativa al cliente.
Protezione dei
dati sul distributore automatico
Molto più problematico è il quadro che invece si presenta per quanto
riguarda l'adeguamento dei distributori automatici. In alcuni casi, non
è tecnicamente possibile l'adeguamento della macchina, poiché le
schede elettroniche utilizzate per la gestione dei magazzini, delle
pinze ecc., non possono essere utilizzate su altri sistemi operativi.
Quindi, più che di adeguamento si può parlare di sostituzione.
Purtroppo anche questa è una soluzione non sempre applicabile, poiché
per alcuni marchi non esistono ancora macchine che rispondano
completamente ai requisiti del Decreto.
Programmi
software a disposizione per facilitare l'adeguamento
Durante l'assemblea è stato presentato un servizio utilizzabile via web
per la compilazione guidata del DPS. Il fornitore ha offerto una
convenzione ad ANVI-Confesercenti, che in questi giorni sta valutando l’opportunità
di stipula della stessa, di cui l’associazione darà pronta notizia
tramite la posta elettronica.
Quesito da
rivolgere al garante da ANVI-Confesercenti
Si è valutata, infine, la possibilità di promuovere un quesito al
Garante sugli argomenti ancora non chiari inerenti la privacy e
riguardanti i nostri esercizi. La Presidenza Anvi e l'Ufficio
Legislativo della Confesercenti stanno vagliando gli elementi da
segnalare all’Autority al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti.
L'assemblea è stata
seguita con notevole interesse dai presenti ed ha visto la
partecipazione di altre figure professionali oltre a quella
rappresentata dalle videoteche.
L'argomento è ancora
di scarso impatto sul pubblico, tuttavia possiamo essere soddisfatti di
possedere una conoscenza già così specifica su questo tema veramente
molto "spinoso".
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