Sul
"bollino Siae" una sentenza che sollecita nuovi indirizzi normativi
per il settore audiovisivi
Nella conferenza stampa
svoltasi il 14 giugno u.s., presso la Sala Esposizioni del Palazzo della
Confesercenti Nazionale, Norina Vieri, presidente nazionale della Fismed
(negozianti di dischi) e Enrico Landini, presidente Anvi (videoteche),
hanno spiegato i motivi che hanno indotto i magistrati ad esaminare con
la giusta attenzione i procedimenti di sequestro degli audiovisivi
originali ai commercianti.
In particolare, nell’esaminare il caso di un collega di Siena, il
giudice del Tribunale Penale, ha richiamato l’attenzione sui contenuti
del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, puntualizzando alcuni elementi:
1) l’effettiva mancanza
del contrassegno SIAE non assume immediata rilevanza sul piano penale,
in quanto tale rilevanza sussiste solo allorquando la carenza del
bollino riveli inequivocabilmente la contraffazione del prodotto e
l’evasione degli obblighi previsti dalla legge sul diritto d’autore;
2) la decisione di
merito fa sorgere espressamente il sospetto di legittimità
costituzionale della norma penale (articolo 171 legge n. 633/1941 e
successive modificazioni) sotto il duplice profilo della ragionevolezza
e del principio di offensività;
3) nel caso di specie,
il fatto di detenere per la vendita supporti privi di contrassegno SIAE
costituirebbe reato all’unica condizione che tale carenza sia
direttamente riconducibile alla natura contraffatta dei prodotti;
4) ad una verifica
effettuata direttamente in aula, i prodotti sequestrati sono apparsi
originali ed integri nelle rispettive confezioni avvolte nel cellophane,
ancorché sprovvisti di bollino SIAE, fermo restando che la vidimazione
in esame risulta apposta generalmente sul predetto cellophane. Il che
spiega la ragione per cui molti supporti audiovisivi, una volta aperti
per l’ascolto, restano invariabilmente privi del contrassegno;
5) alla luce di tale
considerazione, il giudice ha assolto l’imputato non tanto perché il
fatto non costituisca reato (mancanza di prova del dolo specifico),
quanto per assenza di prova certa in ordine alla sussistenza del fatto
tipico.
Gli avvocati Franco
Sciarretta, dell’Ufficio Legale della Confesercenti e Giampiero Bianchi,
Consulente Legale della Confesercenti di Firenze, sono stati concordi
nel ritenere che la legge in materia di diritto d’autore deve essere
nuovamente aggiornata e sottoposta ad ulteriori modifiche ed
integrazioni, marcando una netta distinzione fra chi possiede prodotti
falsi e chi invece, detiene prodotti privi di contrassegno ma originali,
prevedendo, conseguentemente, un regime sanzionatorio differenziato e
depenalizzato.
Hanno ricordato che l’indirizzo giurisprudenziale prevalente nella Corte
di Cassazione induce a sostenere che la riscontrata mancanza del
contrassegno, di spettanza della Società Italiana degli Autori ed
Editori, non è necessariamente riconducibile ad un atteggiamento doloso
dell’esercente in relazione ai reati previsti dall’articolo 171 legge n.
633/1941 e successive modificazioni. A questo proposito hanno segnalato,
tra le sentenze emblematiche in materia di diritto d’autore e
riproduzioni illecite, con particolare riferimento alla carenza di
bollino SIAE, quella della Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n.
47164 del 23/12/2005.
In particolare l’avv. Bianchi, ha richiamato l'ordinanza del 14 dicembre
2004 con cui il Tribunale di Cesena ha formulato - a norma dell'art. 234
del Trattato CE (già art. 177) - una questione pregiudiziale in merito
all'interpretazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19
novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di
prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di
proprietà intellettuale, nonché sull'art. 3 del Trattato CE con
riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre “dazi
doganali” e restrizioni qualificative all'entrata e all'uscita delle
merci” e “tutte le altre misure di effetto equivalente”, nonché sugli
arti. 23- 27 del Trattato.
La questione pregiudiziale - ha aggiunto il legale - riguarda anche
l'interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo
1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche, così come modificata dalla direttiva
del Consiglio 88/182/CEE del 22 marzo 1988. Il Tribunale di Cesena ha
ritenuto necessaria tale interpretazione, per verificare se la
previsione dell'art. 171 ter, comma I, lett. c) della Legge 22 aprile
1941 n. 633 (l.d.a.), introdotto in virtù dell'adozione della predetta
direttiva del Consiglio 19 novembre 1992 921100/CEE sia compatibile con
la ratio della stessa direttiva 92/100/CEE, nonché con il Trattato della
Comunità europea (Libera circolazione delle merci in ambito UE).
Al termine della Conferenza, Mauro Bussoni, Vice Direttore Generale
della Confesercenti, ha confermato che la Confederazione invierà una
nota di merito al capo del Governo, al Parlamento, ai ministri
interessati ed alla Siae, sollecitando l’urgente adozione delle
modifiche della legge che disciplina il diritto d’autore, correggendo le
anomalie messe in luce con le recenti sentenze. Ha aggiunto, inoltre,
nel caso venga confermato il Comitato per la Tutela della Proprietà
intellettuale insediato dal precedente governo a Palazzo Chigi, sarà
formalmente avanzata la richiesta di allargare la presenza dei
componenti anche ai commercianti ed ai consumatori.
Roma, 14 giugno 2006 |