Considerare la vendita in multiproprietà un noleggio
simulato e quindi equipararla al noleggio medesimo,
comporterebbe l'applicazione di un'analogia in malam
partem di una norma penale.
La vendita in multiproprietà, non prevista dall'art. 171
quinquies L.633/1941 tra le fattispecie equiparate al
noleggio, realizza in capo al comproprietario il godimento
esclusivo, sia pure per una durata predeterminata, del
bene e la vendita della quota avviene a titolo definitivo
ed irretrattabile, a differenza di quanto accade per le
fattispecie equiparate alla concessione in noleggio che si
caratterizzano per la loro precarietà.
Sentenza Tribunale di Mantova sez Penale del 13 gennaio
2006.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione penale
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, in
persona del giudice dott. Luigi Fasanelli nella pubblica
udienza del 13 gennaio 2006, con l'intervento del Pubblico
Ministero, in persona del V.P.O., dott.ssa Maddalena
Grassi, e del difensore dell'imputato avv. Andrea
Giubertoni, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente
SENTENZA
emessa a seguito di GIUDIZIO ABBREVIATO,
nel procedimento penale nei confronti di:
XXXXXXX, nato a xxxxx il XX XX XXXX, domicilio eletto
in Mantova, via XXXi n. XX LIBERO, PRESENTE assistito
dall'avv. Andrea Giubertoni del Foro di Mantova, difensore
di fiducia
IMPUTATO
1. del reato p. e p. dall'art. 171 ter lett. d) L. 22
aprile 1941 n. 633 per avere, a fini di lucro, detenuto
nella sua videoteca per la vendita e/o la distribuzione
due videocassette VHS contenenti videogrammi di opere
cinematografiche per le quali è prescritta l'apposizione
del contrassegno della SIAE, ma prive di tale
contrassegno. 2. del reato p. e p. dall'art. 171 quater
lett. d) L. 22 aprile 1941 n. 633 per avere, abusivamente
e a fini di lucro, concesso in noleggio o, comunque,
destinato al noleggio nella sua videoteca sei DVD e 35
videocassette VHS contenenti videogrammi di opere
cinematografiche per le quali il produttore aveva vietato
il noleggio, il tutto dissimulando la reale natura di
noleggio della cessione ai clienti con un contratto di
cessione di quote millesimali di multiproprietà sul
singolo supporto audiovisivo, da considerarsi nullo per la
illiceità della causa ai sensi degli artt. 1343 e 1344
del Cod. Civ., trattandosi di forma contrattuale atipica
appositamente studiata per eludere la normativa vigente in
tema di cessione e noleggio di opere protette da diritto
di autore. Commesso in data 3 marzo 2004 in xxxx (MN).
Conclusioni delle parti
Il Pubblico Ministero ha così concluso:
sub 1) assoluzione perché il fatto non sussiste; sub 2)
Euro 2000 di ammenda.
Il difensore dell'imputato ha così concluso:
sub 1) assoluzione perché il fatto non sussiste; sub 2)
assoluzione perché il il fatto non costituisce reato.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio, il
Procuratore della Repubblica in sede ha chiamato XXXXXX a
comparire avanti al Tribunale di Mantova, in composizione
monocratica, per rispondere in pubblico dibattimento delle
violazioni alle norme in materia di tutela del diritto
d’autore, come meglio specificate in epigrafe. Prima
della apertura del dibattimento, l'imputato ha chiesto la
definizione del procedimento allo stato degli atti con
rito abbreviato ex artt. 438 ss. c.p.p., subordinando la
richiesta all'acquisizione dì documenti, all'esame
testimoniale di LANDINI Enrico e alla verifica del corpo
di reato.
Il P.M. ha chiesto l'ammissione di prova contraria,
consistente nell'esame testimoniale del sovr. di Polizia
FARINELLA Giuseppe. Il giudice ha quindi pronunciato
ordinanza ammissiva del rito alternativo richiesto,
acquisito il fascicolo del P.M. e proceduto in camera di
consiglio alle integrazioni probatorie richieste.
All'esito dell'integrazione probatoria, le parti hanno
discusso oralmente la causa, rassegnando le conclusioni
che sono trascritte in epigrafe, ed il Tribunale ha
deliberato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo
nella stessa udienza di discussione, la presente sentenza
con la quale accoglie per il capo 1 le convergenti domande
del P.M. e della difesa e per il capo 2 le domande del
difensore dell'imputato per i seguenti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Alla luce degli esiti della istruttoria dibattimentale,
l'imputato deve essere assolto dal reato sub 1 perché il
fatto non sussiste e dal reato sub 2 perché il fatto non
costituisce reato. I fatti oggetto del processo possono
essere così ricostruiti sulla base di quanto emerge dagli
atti del fascicolo del P.M. e dall'integrazione probatoria
svolta:
- in data 03.03.2004, i sovrintendenti della Polizia
Postale, sezione di Mantova, FARINELLA Giuseppe e FERRIGNO
Francesco, effettuavano un controllo presso la discoteca
"XXXXX" di XXXXXX, sita in XXXXX (MN); -
all'esito di tale controllo gli ufficiali di P.G.
rinvenivano nell'esercizio commerciale e sottoponevano a
sequestro, il seguente materiale:
- a) due videocassette VHS, contenenti la riproduzione di
opere cinematografiche, sprovviste del contrassegno della
SIAE;
- b) 1l videocassette VHS, con bollino SIAE e la dicitura
"noleggio vietato", rinvenute nel videobank
(apparecchio di distribuzione automatica di cassette per
il noleggio);
- c) altre 9 videocassette VHS, con bollino SIAE e la
dicitura "noleggio vietato", rinvenute nel
videobank;
- d) 13 videocassette VHS, con bollino SIAE e la dicitura
"noleggio vietato" e con un bollino ANVI con la
dicitura "plurivision system" rinvenute nel
videobank;
- e) 2 videocassette VHS con bollino parziale SIAE,
rinvenute nel videobank;
- f) 6 DVD con bollino SIAE e la diciture
"abbinamento editoriale", vendute sulla
rastrelliera.
Il suddetto materiale veniva sottoposto a sequestro in
quanto si trattava come chiarito nel verbale di sequestro
e con la deposizione del sovr. FARINELLA) di prodotti
detenuti per la vendita e privi del contrassegno SIAE,
quanto alle due videocassette sub lett. a dell'elenco che
precede (capo d’imputazione sub 1), ovvero di prodotti
abusivamente destinati al noleggio, tanto alle 35
videocassette VHS e ai 6 DVD di cui alle lettere da b) a
f) (capo d'imputazione sub 2).
Per quanto riguarda le due videocassette VHS oggetto del
capo d'imputazione sub 1, la verifica ed ispezione del
corpo di reato fatta in udienza ha consentito di accertare
che in realtà su tali prodotti era apposto il
centrassegno SIAE, sia pure al di sotto della copertina
che avvolgeva le videocassette medesime.
Pertanto, l'imputato XXXXXX dovrà essere assolto, perché
il fatto non sussiste, dal reato sub 1 (art. 17 ter, lett.
d, L 633/1941), in quanto le due videocassette, rinvenute
all'interno dell'esercizio commerciale e destinate alla
vendita, erano provviste del contrassegno SIAE.
Per quanto riguarda il reato sub 2, si osserva
preliminarmente che l’accusa di avere destinato
abusivamente al noleggio supporti contenenti videogrammi
di opere cinematografiche (art. 171 quater, lettera a, L.
633/1941), va limitata solo alle 33 videocassette VHS con
la dicitura "nolggio vietato", rinvenute nel
videobank, di cui alle lettere b, c, d, dell’elenco che
precede.
Infatti, le due 2 videocassette VHS con bollino SIAE
(indicate alla lett. e) dell'elenco che precede),
rinvenute nel videobank e cioè nell'apparecchiatura con
cui venivano distribuiti i prodotti in noleggio (si veda
deposizione del sovr. FARINELLA), non recavano sul bollino
SIAE la dicitura "noleggio vietato".
Quanto ai 6 DVD con bollino SIAE rinvenuti sulla
rastrelliera, all'interno della videoteca, non vi è
alcuna prova che si trattasse di prodotti destinati al
noleggio, proprio perché gli stessi sono stati rinvenuti
all'interno dell'esercizio commerciale e non nel c.d.
videobank.
Peraltro, anche per le altre 33 videocassette rinvenute
nel videobank :lettere b, c, d) va esclusa la
responsabilità penale dell'imputato.
Il difensore del XXXXXX ha sostenuto (si veda anche
memoria difensiva in atti, con allegate indagini
difensive, e parere pro-veritate ) che tali videocassette,
pur contenute nel videobank, non erano destinate al
noleggio, ma erano vendute in multiproprietà (c.d. "plurivision
system") e che tale sistema di vendita è del tutto
lecito e non costituisce affatto una forma contrattuale
atipica appositamente studiata per eludere la normativa
vigente in tema di cessione e noleggio di opere protette
da diritto di autore, così come affermato dall'accusa.
La tesi difensiva, sia pure limitatamente alle 13
videocassette con dicitura “piurivision system"
(lett. d dell'elenco) può essere accolta.
Dalle indagini difensive svolte (si vedano dichiarazioni
rese da ROSSI Paolo ed AGOSTI Andrea) è infatti emerso
che nel videobank del XXXXXX, insieme ai prodotti in
noleggio ve ne erano altri per i quali era possibile
l'acquisto (con apposita tessera) di quote in
multiproprietà e che tale sistema dì vendita era stato
adeguatamente pubblicizzato dall’'imputato mediante
l'affissione nel suo negozio di varie copie del relativo
regolamento.
Con argomentazioni che questo giudice ritiene di potere
condividere, nel parere pro-veritate rilasciato da uno
studio legale di Roma e prodotto in atti, si afferma che
tale sistema di vendita non costituisce un contratto con
causa illecita (art. 1343 CC) ovvero un contratto in frode
alla legge (art. 1344 CC), appositamente studiato per
eludere la normativa vigente in tema di cessione e
noleggio di opere protette da diritto di autore.
In particolare, si rileva che nella legge 633/1941 (e
successive modificazioni), dopo la norma (art. 171, lett.
a) che punisce la condotta di chi, abusivamente e a fini
di lucro, concede in noleggio - o comunque in uso a
qualsiasi titolo - originali, copie o supporti lecitamente
ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore, è stata
inserita un'apposita norma, l'art. 171 quinquies, che
indica quali fattispecie di vendita sono equiparate alla
concessione in noleggio, ai fini delle disposizioni
previste dalla L. 633/1941.
L'art. 171 quinquies parifica al noleggio la vendita con
patto di riscatto e la vendita sotto condizione
risolutiva, quando ricorrano determinate condizioni, ma
non prevede affatto 1'equiparazione al noleggio della
vendita multiproprietà.
Pertanto, per risolvere il problema dell'elusione del
divieto di noleggio abusivo, il legislatore ha fatto
ricorso ad una espressa previsione legislativa.
parificando due tipi di vendita (in presenza di ben
individuate circostanze) alla concessione in noleggio, o
comunque in uso, dei supporti informatici prima indicati.
La vendita in multiproprietà, non prevista dalla norma
appena citata tra le fattispecie equiparate al noleggio,
realizza in capo al comproprietario il godimento
esclusivo, sia pure per una durata predeterminata, del
bene e la vendita della quota avviene a titolo definitivo
ed irretrattabile, a differenza di quanto accade per le
fattispecie equiparate alla concessione in noleggio che si
caratterizzano per la loro precarietà.
In conclusione, l'estensione del precetto e delle
conseguenti sanzioni penali ad altre ipotesi di vendita,
diverse da quelle espressamente indicate nell'art. 171
quinquies, sarebbe possibile soltanto mediante ulteriori
interventi legislativi.
In assenza del suddetto intervento legislativo,
considerare la vendita in multiproprietà un noleggio
simulato e quindi equipararla al noleggio medesimo,
comporterebbe l'applicazione di un'analogia in malam
partem di una norma penale (l'art. 171 quingies L
633/1941) e, quindi, costituirebbe un' evidente violazione
del divieto (art. 14 delle preleggi) di applicazione del
procedimento analogico in materia penale.
L'imputato va, inoltre, assolto dal reato sub 2 anche
sotto un altro profilo e, stavolta, con riferimento a
tutti i supporti informatici rinvenuti nel videobank,
comprese le 20 videocassette con dicitura "noleggio
vietato", ma prive dell'altra dicitura "plurivision
system" [lettere b) e c) dell'elenco che precede].
Nel caso di specie, tenuto conto di quanto emerge dagli
atti processuali, è pacifico che all'imputato è
contestabile non già di avere noleggiato le videocassette
in questione, ma solo di averle detenute a fini di
noleggio.
Peraltro, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione
che questo giudice ritiene di condividere, "Non
integra il reato di cui all'art. 171 quater lett. a) legge
n 633 del 1941 la detenzione di videocassette per il
noleggio all'interno di un esercizio commerciale, in
quanto la disposizione citata, sanzionando il
comportamento di chi concede in noleggio o comunque in
uso, a qualunque titolo, originali, copie o supporti
lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto
d'autore, richiede, invece, l'effettivo compimento di tali
atti. " (Cass. pen. sez. 3, sent. n. 6339 del
18.02.2005).
In particolare, con la citata sentenza la Corte di
Cassazione osserva che : "Non può ... attribuirsi
rilevanza penale ad una condotta - la detenzione sia pure
a scopo di noleggio - non rientrante nella fattispecie
tipica di cui all'ari. 171 quater, in quanto
l'equiparazione, ai fini della configurabilità della
fattispecie contravvenzionale de qua, al noleggio della
condotta di semplice detenzione, sia pure a fini di
noleggio, si porrebbe in contrasto con il fondamentale
principio di legalità sancito dall'art. 1 cod. pen. e con
quello del divieto di analogia in malam partem, dettato
dall'art. 14 delle preleggi.
D'altra parte, laddove il legislatore ha voluto anticipare
il momento consumativo del reato equiparando al noleggio o
alla vendita la semplice deten:ione ai fini di noleggio o
di vendita, lo ha espressamente previsto, come nel caso
del previgente testo della lett. b) dell'art. 171 ter (che
si riferiva appunto anche a chi detiene per gli usi
anzidetti) o nel caso delle vigente testo delle lett. c) e
d) dell'ari. 171 ter, che si riferisce espressamente a chi
"detiene per la vendita o la distribuzione ".
Deve in conclusione ritenersi che la semplice detenzione a
fini di noleggio di originali, copie, o supporti
lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di
autore non rientra nella fattispecie tipica di cui
all'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, in
quanto la disposizione punisce il comportamento di chi,
abusivamente e a fini di lucro, concede in noleggio o
comunque concede in uso a qualunque titolo le dette
opere".
Pertanto, anche in questo caso, l'estensione del precetto
dell'art. 171 quater, e delle conseguenti sanzioni penali,
alla semplice detenzione ai fini di noleggio [estensione,
invece, espressamente prevista per altre ipotesi
disciplinate dall'art. 171 ter, lettere c) e d)], sarebbe
possibile soltanto mediante ulteriori interventi
legislativi: operando diversamente, si finirebbe per
applicare un'analogia in malam partem (vietata) di una
norma penale.
Va, infine, disposto, in conseguenza dell'assoluzione
dell'imputato dai reati a lui ascritti, il dissequestro e
la restituzione al medesimo del materiale in sequestro.
P.Q.M.
Visto l’art.530 c.p.p.
ASSOLVE
XXXXX dal reato sub 1) perché il fatto non sussiste e dal
reato sub 2) perché il fatto non costituisce reato.
ORDINA
Il dissequestro di quanto in sequestro e la sua
restituzione all’imputato.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della
motivazione.
Mantova, 13 gennaio 2006.
IL GIUDICE
Dott. Luigi Fasanelli